Golf, il Tar definisce "atipica" la lettera della minoranza e chiude il caso

Dopo l'approvazione del progetto da parte del Consiglio e il ritiro del ricorso del Morcelliano
Ritratto di Redazione

La parola «fine» è «atipico»: è quella usata dal Tar di Brescia per archiviare definitivamente l'azione di ricorso promossa con successo dall'istituto Morcelliano di Chiari che propone il progetto di un campo da golf con villette al Santellone.
Aveva fatto ricorso contro la deliberazione contraria del Consiglio comunale a ottobre. Poi si era visto poche settimane fa il Tar ricondurre «per mancanza di motivazioni pertinenti» la sentenza al Consiglio comunale. Il Consiglio ha quindi approvato il progetto con il «memento» del sindaco Sandro Mazzatorta che ricordo come «tutti i consiglieri di opposizione erano informati con posta elettronica certificata dell'azione legale a cui era stato chiamato il Comune dal Morcelliano: ebbene nessuno se n'è interessato».
Una considerazione che ha fatto anche il Tar nel depositare il 14 aprile la sentenza del 2 aprile, prendendo atto di una lettera della minoranza a Tar e Prefettura in cui si contestava l'atteggiamento del Comune che avrebbe mancato, secondo i consiglieri di minoranza, di tutelare il Consiglio stesso.
La risposta del Tar, dopo che il Morcelliano ha ritirato il ricorso, è stata quella di prendere atto del venire meno del ricorso, ma ha voluto postillare anche in riferimento alla lettera inviata dalla minoranza. «La posizione di intervenienti atipici assunta dai firmatari della nota trasmessa il 1° aprile – scrive il Tar - non consente la piena equiparazione alle altre parti. In conclusione il giudizio deve essere dichiarato estinto».
Una pietra tombale della giustizia amministrativa che ora dovrebbe fare veleggiare il progetto, salvo imprevisti legati alla nuova Amministrazione. Imprevisti di cui tuttavia non intende curarsi il Morcelliano che ha già fatto sapere con il responsabile tecnico del progetto Marino Mometti, «che è d'obbligo per noi procedere secondo l'iter senza consentire, come sempre abbiamo fatto, che una certa politica ostacoli gratuitamente il progetto già vagliato di un ente morale».

La sentenza del Tar
 

N. 00386/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2014, proposto da:
FONDAZIONE "ISTITUTO MORCELLIANO", SOCIETÀ "ISTITUTO MORCELLIANO SRL", rappresentate e difese dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Silvano Venturi e Gianpaolo Sina, con domicilio eletto presso i medesimi legali in Brescia, via Diaz 9;
contro
COMUNE DI CHIARI, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 13/C;
per l'annullamento
- della deliberazione consiliare n. 37 del 28 ottobre 2013, con la quale è stata negata l’approvazione al progetto di interesse sovracomunale denominato “Campo d’Oglio”, consistente nella realizzazione di un impianto sportivo per il gioco del golf e di una serie di edifici con destinazione ricettiva e residenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chiari;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;
Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1. La Fondazione Istituto Morcelliano e la società strumentale Istituto Morcelliano srl hanno sottoposto al Comune di Chiari un progetto di interesse sovracomunale (denominato “Campo d’Oglio”) che prevede la realizzazione di un impianto sportivo per il gioco del golf corredato di strutture accessorie. Più precisamente, l’intenzione delle proponenti è di realizzare due campi da golf (uno di allenamento e uno di gara a nove buche, con superficie complessiva pari a 216.913 mq), e una serie di edifici, alcuni a destinazione ricettiva (bar, ristorante, Club House, con superficie complessiva pari a 4.577 mq) e altri a destinazione residenziale (42 alloggi da assegnare ai soci della struttura, con superficie complessiva pari a 24.621 mq). Sono inoltre previste attrezzature di uso pubblico (11.362 mq).
2. L’area prescelta, di proprietà della Fondazione, si trova nella porzione ovest del territorio comunale, ed è classificata nel PGT in parte come zona di valore paesistico-ambientale e in parte come zona agricola produttiva.
3. In base allo schema di accordo con il Comune le proponenti si impegnano a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, interventi di edilizia scolastica (scuola primaria), da mettere gratuitamente a disposizione dell’amministrazione. Gli impegni risultano poi integrati e precisati mediante atti unilaterali.
4. Il progetto ha ottenuto parere preliminare favorevole dalla giunta comunale (9 luglio 2012), VAS favorevole con prescrizioni (25 febbraio 2013), parere sostanzialmente favorevole dalla conferenza di servizi (5 giugno 2013), sia pure subordinatamente al parere della Provincia, parere favorevole condizionato dalla conferenza di concertazione con i Comuni vicini (29-31 luglio 2013), parere di conformità al PTCP, con prescrizioni, dalla Provincia (2 agosto 2013).
5. Tuttavia, il consiglio comunale, con deliberazione n. 37 del 28 ottobre 2013, discostandosi dalla proposta della giunta, ha negato l’effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 del DPR 7 settembre 2010 n. 160, rendendo quindi impraticabile il progetto. I consiglieri che si sono espressi negativamente hanno manifestato preoccupazione per il consumo di aree agricole, per eventuali profili di contrasto con il PTCP, per la quantità di acqua necessaria alla manutenzione del campo da golf, e per la natura generica degli impegni assunti dalle proponenti.
6. Contro la deliberazione consiliare n. 37/2013 la Fondazione Istituto Morcelliano e la società strumentale Istituto Morcelliano srl hanno presentato impugnazione con atto notificato il 19 dicembre 2013 e depositato l’8 gennaio 2014. Le censure si articolano in diversi profili di carenza di motivazione. In particolare si afferma che: (i) la documentazione tecnica raccolta durante l’istruttoria giustificherebbe più l’approvazione del progetto che il diniego di autorizzazione; (ii) le critiche espresse dai consiglieri contrari al progetto non sarebbero idonee a sostenere il diniego di approvazione, in quanto i problemi rilevati avrebbero già avuto un esame favorevole negli approfondimenti effettuati in via istruttoria.
7. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
8. Questo TAR con ordinanza n. 51 del 24 gennaio 2014 ha provvisoriamente accolto l’istanza cautelare, disponendo il riesame del progetto da parte del consiglio comunale. Le considerazioni alla base di tale misura propulsiva sono le seguenti:
(a) l’attività pianificatoria in materia urbanistica è certamente caratterizzata da ampia discrezionalità. Occorre però sottolineare che l’accumulo di evidenza tecnica nel corso del procedimento di approvazione dei progetti relativi ad attività produttive e di servizio costituisce un preciso vincolo interno, al quale l’amministrazione non può sottrarsi semplicemente opponendo altre scelte o valutazioni generiche circa il migliore impiego delle aree;
(b) nello specifico, l’attività istruttoria è stata ampia e ha coinvolto anche gli aspetti sottolineati con preoccupazione dalla maggioranza dei consiglieri. Tutti i pareri favorevoli al progetto sono stati condizionati al rispetto di cautele e prescrizioni. A fronte di questo materiale tecnico, l’onere di motivazione necessario per sorreggere una decisione negativa è particolarmente elevato, e richiede un esame puntuale delle prescrizioni imposte dai vari organismi intervenuti nella procedura;
(c) per quanto riguarda poi il bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti, il punto di riferimento ineludibile è costituito dalle intese raggiunte con i soggetti proponenti. È infatti necessario dimostrare, per sostenere una decisione contraria al progetto, che nello schema di accordo vi è uno squilibrio non conveniente per l’amministrazione, o perché l’utilità pubblica derivante dal progetto è stata sovrastimata, oppure perché vi sono altri strumenti, meno impattanti, per ottenere i medesimi benefici a favore della collettività.
9. In seguito all’ordinanza cautelare di questo TAR il consiglio comunale si è nuovamente pronunciato sul progetto con deliberazione n. 3 del 10 febbraio 2014. Tale provvedimento ha il seguente contenuto: (a) dispone l’approvazione del progetto; (b) revoca di conseguenza il punto 1 della deliberazione consiliare n. 37/2013, riguardante la mancata approvazione del progetto; (c) conferma per il resto la predetta deliberazione, comprese le due proposte tecniche di controdeduzioni alle osservazioni pervenute.
10. In data 1 aprile 2014 è stata trasmessa via PEC alla segreteria del TAR (e alla Prefettura di Brescia) una nota sottoscritta da cinque consiglieri comunali contrari al progetto approvato con la deliberazione consiliare n. 3/2014 (i suddetti consiglieri avevano abbandonato la seduta prima della votazione finale). Nella nota vengono evidenziate, in sintesi, le seguenti questioni:
(a) vi sarebbe insufficiente recepimento, nelle motivazioni della deliberazione consiliare n. 37/2013, delle argomentazioni esposte dai consiglieri contrari al progetto, con conseguente vantaggio processuale per la parte ricorrente;
(b) vi sarebbe conflitto sostanziale e processuale tra la posizione della giunta (favorevole al progetto) e quella del consiglio comunale (contrario, nella votazione del 28 ottobre 2013);
(c) vi sarebbero almeno quattro punti critici nel progetto respinto il 28 ottobre 2013 e approvato il 10 febbraio 2014 (conflitto con le finalità statutarie della Fondazione Istituto Morcelliano, mantenimento in capo alla stessa della proprietà dell’edificio scolastico in luogo della cessione al Comune, incongrua localizzazione di edifici residenziali in zona agricola produttiva, sottrazione di suolo alle attività agricole);
(d) sarebbe improprio il modo in cui il consiglio comunale è stato chiamato a svolgere il riesame del progetto in seguito all’ordinanza cautelare del TAR.
11. Per quanto può riguardare il presente giudizio, il contenuto della nota dimostra che sussisterebbero, in astratto, i presupposti per consentire l’intervento ad opponendum dei consiglieri comunali contrari al progetto. È vero che, essendosi costituita in giudizio l’amministrazione nella persona del sindaco, il Comune sarebbe doppiamente rappresentato nella difesa del provvedimento di diniego. Tuttavia, se i consiglieri comunali contrari al progetto ritengono di poter difendere il suddetto provvedimento con maggiore efficacia rispetto alla giunta, essendo quest’ultima favorevole al progetto e perdente nella votazione consiliare che ha espresso il diniego, anche l’attivazione di un autonomo canale di difesa tramite intervento processuale può essere vista come una forma di tutela del munus collegato alla carica elettiva. In proposito si osserva che l’interesse dei consiglieri alla proposizione di ricorsi o di atti di intervento non si limita alle questioni procedimentali ma si estende alla tutela di tutte le prerogative del consiglio comunale e dei singoli consiglieri, compreso il diritto di difesa della volontà consiliare nel suo esatto contenuto.
12. Nel caso in esame, peraltro, la nota dei consiglieri comunali trasmessa il 1 aprile 2014 non presenta le caratteristiche processuali (patrocinio di un avvocato, notifica alle altre parti) necessarie per essere qualificata come formale atto di intervento. Si può quindi ipotizzare che in concreto si sia verificato un intervento atipico, con effetti processuali inevitabilmente ridotti.
13. Potrebbe porsi a questo punto il problema dell’eventuale regolarizzazione di tale intervento atipico, ma preliminarmente occorre prendere atto della rinuncia al ricorso, a spese compensate, formulata dalla difesa della parte ricorrente nella camera di consiglio del 2 aprile 2014. La rinuncia è motivata con riferimento alla nuova deliberazione del consiglio comunale del 10 febbraio 2014, che approvando il progetto ha fatto venire meno la materia contenziosa. La difesa del Comune ha aderito alla compensazione delle spese.
14. La posizione di intervenienti atipici assunta dai firmatari della nota trasmessa il 1 aprile 2014 non consente la piena equiparazione alle altre parti, e pertanto non è neppure idonea per la formulazione dell’opposizione che bloccherebbe l’effetto estintivo derivante dalla rinuncia.
15. In conclusione il giudizio deve essere dichiarato estinto ex art. 35 comma 2-c cpa, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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