A Iseo un convegno per parlare di omicidio stradale
Sabato 2 aprile scorso presso il Castello Oldofredi di Iseo, il Comitato Locale dell'IPA (International Police Association) in collaborazione con l'Associazione Polizia Locale della Provincia di Brescia con il patrocinio del Comune di Iseo hanno tenuto un importante convegno con gli organi di polizia stradale e i conducenti dei veicoli di soccorso sanitario e di emergenza, sul tema dell'introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali.
Presenti il Sindaco di Iseo Riccardo Venchiarutti, Roberto Novelli Comandante della Polizia Locale di Brescia, il Presidente IPA Giovanni Giancane, il Vice Presidente IPA Francesco Biasetti, il Vice Segretario IPA Giuseppe Scolaro, il Tesoriere IPA Brescia Maurizio Mirandola (Guarda di Finanza Brescia), il Segretario Morabito Emanuele - Maresciallo dei Carabinieri di Brescia, il Vice Comandante della Polizia Locale di Desenzano e Presidente dell'Associazione Polizia Locale di Brescia "Bravo Gianfranca", il Presidente dell'Associazione Familiari e Vittime della Srada di Brescia Roberto Merli, la Polizia Locale di Iseo, Alfianello, Palazzolo, Brescia, Adro, Pisogne, Provaglio d'Iseo, Castelcovati, Leno e Gussago, la Polizia Penitenziaria di Brescia, la Polizia Provinciale di Brescia, la Croce Verde di Ospitaletto, i Volontari 118 di Sale Marasino, il Gruppo Volontari Ambulanza Capriolo, la Federazione Volontari FUS, COSP di Bedizzole e AAT 118 Brescia.
La legge relativa all'omicidio stradale e alle lesioni personali stradali è normata dall'articolo n.41 del 23 marzo 2016 ed è entrata in vigore il 25 marzo scorso.
«Il legislatore ha operato attraverso uno "scorporo" dell'omicidio stradale e delle lesioni colpose stradali - spiega il Dottor Roberto Novelli, Comandante della Polizia Locale di Brescia - rimangono quindi attivi gli articoli preesistenti del Codice Penale in riferimento ai reati stradali». Perciò l'omicidio stradale e le lesioni personali colpose stradali, rispettivamente ora disciplinati negli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale, dalla disciplina generale prevista per le altre ipotesi di colpa, rimangono puniti rispettivamente dagli articoli 589 e 590 del Codice Penale.
La nuova disposizione prevede un inasprimento generale delle sanzioni. Sia il Codice Penale, il Codice di Procedura Penale che il Codice della Strada sono stati modificati per le nuove fattispecie penali. L'obiettivo principale è garantire maggiore proporzionalità rispetto al passato tra il bene più prezioso da salvaguardare - la vita di ciascuno - e la giusta sanzione, unitamente alla riduzione degli incidenti stradali mortali e non e delle lesioni personali stradali come chiede l'Unione Europea.
«Il coinvolgimento delle forze dell'ordine in eventi come questo convegno, dove la formazione è finalizzata alla prevenzione e alla divulgazione delle nuove informazioni relative a questa nuova legge, è fondamentale - prosegue il Comandante Roberto Novelli - in quanto le nuove norme interessano anche i conducenti dei veicoli di servizio utilizzati in occasione di interventi in emergenza, oltre che i cittadini».
Il comportamento degli operatori dei corpi di polizia e di soccorso è disciplinato dal comma 2 dell'articolo 177 del Codice della Strada. Una regola definita "di compromesso" in quanto in grado di garantire allo stesso tempo la sicurezza della circolazione e la massima rapidià di intervento dei mezzi di soccorso, la quale recita: "I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza".
«Siamo chiamati ad offrire la nostra opera a favore di chi ne ha bisogno - continua il Comandante Novelli - cercare di dare il meglio è fondamentale, dedicandosi al compito prefisso con attenzione ricordiamoci che con il mezzo di servizio si usano i dispositivi per raggiungere più velocemente il nostro obiettivo. Si deve arrivare nel minore tempo possibile, ma senza esporre nessuno (equipaggio, pazienti o altri utenti) ad un rischio eccessivo. Il conducente deve per forza mantenere un legame con il traffico che lo circonda ed è difficile stabilire qual è la linea di confine tra un comportamento lecito e illecito in una situazione di emergenza. In questi casi la valutazione sarà fatta in base all'esperienza personale, alla considerazione dell'effettiva urgenza, dalla capacità tecnica e soprattutto dal buon senso dell'autista, sempre ricordandoci che la responsabilità penale è personale».
Ad esempio per i conducenti adibiti al trasporto sanitario il rispetto delle regole di comune prudenza, significa regolare opportunamente la velocità di un'ambulanza riguardo alle circostanze di luogo e di tempo. Quindi va da sé che un mezzo di soccorso o di polizia se coinvolto in un incidente stradale che causa lesioni oppure la morte di una o più persone, il guidatore va incontro alle stesse responsabilità penali di un normale cittadino.
Gli effetti della nuova legge
Per il reato di omicidio stradale la pena arriva fino a 12 anni. Sono introdotti nel codice penale i reati autonomi di omicidio stradale (art. 589-bis) e lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis), con tre livelli di pena che corrispondono a comportamenti di diversa gravità: la pena va da 8 a 12 anni per l'omicidio stradale in stato di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e in caso di assunzione di stupefacenti; la pena va da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua; la pena va da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi.
In caso di fuga l'aumento è prevista un'aggravante di pena che va da un terzo a due terzi; è stata inoltre inserita una norma di chiusura in base alla quale la pena non può comunque essere inferiore a 5 anni. La pena è inoltre aumentata in caso di guida con patente revocata o sospesa e senza assicurazione.
E' stato introdotto anche il reato autonomo di lesioni personali stradali. Anche qui la fascia sanzionatoria varia in funzione del tasso alcolemico rilevato e della gravità della violazione: in caso di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e uso di stupefacenti, per le lesioni gravi la pena va da 3 a 5 anni e per quelle gravissime da 4 a 7 anni; in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 gr e per comportamenti particolarmente gravi (eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua) le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo a 3 anni e per le gravissime da 2 a 4 anni; negli altri casi le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno e le gravissime da 1 a 3 anni; anche per le lesioni l'aggravante per la fuga va da un terzo a due terzi, ed in ogni caso la pena non può essere inferiore a 3 anni.
Sia per l'omicidio che per le lesioni, se l'evento è conseguenza anche di un comportamento colposo della vittima il giudice può diminuire la pena fino alla metà.
In caso di omicidio stradale è prevista la revoca della patente per una durata variabile, anche in questo caso, a seconda della gravità del fatto: revoca per 10 anni in caso di omicidio "semplice"; per 15 anni 15 anni in tutti gli altri casi; fino a 20 se il colpevole ha precedenti per droga ed alcol; fino a 30 anni in caso di fuga. Per le lesioni la revoca è per 5 anni, che salgono fino a 10 in caso di precedenti per droga ed alcol e a 12 anni in caso di fuga.
E' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per l'omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ebbrezza grave (sopra 1,5gr/litro) e sotto l'effetto di stupefacenti.
L'IPA
L'I.P.A. (International Police Association) è un Organo del Consiglio Economico e Sociale d'Europa, dell'ONU e dell’O.A.S. Recentemente gli è stato conferito lo status di “International NGO maintaining operational relations within the UNESCO”. E' un Organismo apolitico, presente in ben 61 Stati. Conta nel mondo, oltre 375.000 aderenti. Si propone di avvicinare fra loro gli appartenenti alle diverse Forze di Polizia, elevandone nel contempo il livello culturale e professionale attraverso manifestazioni di vario genere: con viaggi-studio (all'interno ed all'estero, facendo conoscere Paesi diversi, i loro usi, i loro costumi, la loro civiltà), con le conferenze e i dibattiti (anche pubblici, onde stabilire una diversa intesa fra il pubblico e le Forze dell'Ordine), con incontri ed attività culturali.
Nel nostro Paese l’I.P.A. nasce nel 1957 a Napoli ad opera del compianto Adolfo Piatti, Comandante del Corpo di Polizia Municipale di quella città. Nata come associazione di categoria della Polizia Municipale, nel tempo si è aperta a tutti gli altri Corpi, quindi alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, ai Carabinieri, al Corpo Forestale dello Stato, alla Guardia Costiera, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco oltre alla Polizia Provinciale.
La Sezione Italiana dell’I.P.A. conta attualmente circa 12.500 soci, occupa il decimo posto nella graduatoria mondiale e gode di una posizione di stima e prestigio da parte dei massimi vertici internazionali. È suddivisa territorialmente in 21 Delegazioni che sono la struttura basilare nel territorio, con 100 Comitati Locali che hanno lo scopo di favorire i contatti tra i soci, che avvengono sia attraverso l’organizzazione di attività professionali, che ogni anno aumentano il bagaglio culturale dei partecipanti, sia attraverso iniziative sociali, culturali e sportive.
Per maggiori informazioni e per approfondire questo tema è possibile consultare il sito internet www.ipa-brescia.it

















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